Sento spesso riferire alla costituzione le più bislacche e pazze controversie; soprattutto in ambito sindacale, dove i delegati di questo o quel sindacato ritengono “non costituzionale” quell’articolo del contratto o addirittura quel comportamento aziendale; tutto ciò è la cartina tornasole di quanto la confusione sulla natura e sul ruolo della costituzione sia elevata. La costituzione è la fonte del diritto, vediamo cosa questo significa.
IL DIRITTO: ìuibi societas ibi ius
Dove c’è una società c’è il diritto. Immaginiamo un gruppo di bambini che si accinge a giocare un nuovo gioco da loro stessi inventato, prima di giocare hanno stabilito cosa si può fare e cosa non si può fare, hanno stabilito delle regole, quei bambini hanno creato uno strumento la cui funzione è di disincentivare comportamenti scorretti e incoraggiare comportamenti corretti, questo strumento è il DIRITTO. Tuttavia da solo il diritto non basta perché non è controllato. I bambini dell’esempio hanno stabilito un diritto, hanno convenuto determinate regole e pure hanno convenuto la pena che la mancata osservanza delle regole stabilite comporta, non hanno però stabilito fino a che punto queste regole valgono, non hanno stabilito quali limiti abbia il diritto che si son dati, ovvero non hanno stabilito un principio che sia al di sopra del diritto e che controlli il diritto stesso impedendo che l’aggiunta di nuove regole, o la modifica di quelle esistenti, snaturi l’essenza del gioco, in altre parole non si sono dati uno strumento che impedisca di estendere il diritto in modo incontrollato; uno strumento che funga da ispirazione, da fonte, da metro in base al quale giudicare se le nuove regole aggiunte, o la modifica di quelle esistenti, siano o meno compatibili con la natura del diritto del gioco; in altre parole quei bambini non si sono dotati di una costituzione.
Il diritto è quell’insieme di regole in cui una società organizzata si riconosce, la costituzione è il controllore di quelle regole, uno strumento per capire se una nuova regola è in sintonia con lo spirito generale di quel tale insieme di regole, ovvero un parametro a cui fare riferimento per l’introduzione di nuove regole. Da questo scende che le regole hanno una gerarchia, le regole di cui è composta la costituzione PREVALGONO sulle regole che compongono il diritto, per cui se le nuove regole che con cui si vuole ampliare il diritto vanno contro alla costituzione esse sono anticostituzionali e non possono essere adottate.
Ritorniamo all’esempio dei bambini, supponiamo che il gioco sia una specie di nascondino e supponiamo che abbiano stabilito che chi è scoperto non debba rivelare la posizione di chi è ancora nascosto e che se contravviene a quella regola non potrà giocare la tornata successiva; può succedere che qualcuno proponga di stabilire la regola secondo cui chi rivela il nascondiglio di un giocatore la tornata successiva riceve un pugno nello stomaco ma potrà giocare di nuovo al riavvio del gioco. Qualche ragazzino, incurante dei pericoli che una tale pratica occorrerebbe, vedendo la possibilità di non saltare la successiva sessione di gioco, potrebbe accettare e la nuova regola sarebbe stata adottata; ma se si fossero dotati di una regola suprema, di una costituzione che sancisce che la “persona è inviolabile”, tale regola avrebbe dovuto essere giudicata incostituzionale e quindi non adottabile.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La costituzione è dunque la “Legge Fondamentale”, è quello strumento che impedisce al diritto derive legislative che allontanino il diritto stesso dalla sua funzione di regolazione della società all’interno e nei dettami ispiratori. La costituzione italiana nasce in un periodo storico molto particolare, nasce all’uscita di una guerra per noi disastrosa la cui causa è stata principalmente attribuita dalla dittatura che aveva preceduto tale guerra; è del tutto naturale, dunque, che la deriva principale che i Padri costituenti, i compilatori della nostra costituzione, si siano proposti di impedire è il ritorno della dittatura, hanno cioè cercato di impedire ciò che la precedente costituzione, lo Statuto Albertino, non era stato in grado di impedire: la possibilità che un uomo solo potesse prendere il comando e lo potesse esercitare a sua totale discrezione.
Per impedire questo hanno attrezzato la fonte del nostro diritto con strumenti che impediscono l’ascesa di un uomo forte, gli strumenti principali sono:
- adozione di una costituzione di tipo rigido
- forte limitazione della governabilità
le costituzioni possono essere del tipo flessibile, come quella americana, o del tipo rigido, come la nostra; le costituzioni di tipo rigido sono modificabili con molta difficoltà, questo evita, o quantomeno riduce, il pericolo che una modifica costituzionale faccia cadere proprio quel paletti cha nella costituzione sono stati adottati per orientare il diritto in una certa direzione. Adottando una costituzione del tipo rigido i padri costituenti hanno voluto imporre un’ipoteca sull’altra regola che, nella loro visione delle cose, impedisce il ritorno della dittatura, ovvero l’ingovernabilità.
Rispetto allo statuto albertino, in cui i deputati sono eletti e il senato era nominato dal re, la nostra costituzione prevede che anche il senato sia eletto ma con una legge diversa rispetto a quella della camera dei deputati, (Artt. 56 e 57); Atro strumento teso a limitare la governabilità l’articolo 64 che prevede, per l’approvazione di una legge la presenza della maggioranza dei presenti, quindi l’opposizione ha gioco facile nell’impedire l’approvazione di una nuova legge: è sufficiente che non si presenti in aula. Nella visione dei padri costituenti questo doppio passaggio mette al riparo la repubblica dall’approvazione di leggi che potrebbero aumentare il potere di qualcuno.
Ma la prima vera diga costituzionale alla governabilità comincia nella Parte II, Titolo III, Sezione I, artt. 92 e 94. Questi articoli disciplinano la formazione del governo, in particolare 92 conferisce al presidente della repubblica il potere di nominare il presidente del consiglio. Non è poco, un uomo solo, il presidente della Repubblica, ha il potere di conferire l’incarico a una persona di formare il governo. Qui il voto che i cittadini hanno dato perde di fatto ogni reale validità e viene declassato al rango di pura e mera indicazione elettorale. Il Presidente della repubblica può tenere conto dell’indicazione scaturita dalle elezioni, in questo caso indice le CONSULTAZIONI con i vari partiti per verificare quale nome, tra quelli chi i partiti stessi indicano, avrà la possibilità di formare il nuovo governo. Oppure può conferire l’incarico di formare il nuovo governo ad una figura esterna; l’art. 94 sancisce che occorre l’approvazione di entrambe le camere elette con modalità diverse. Questo è un passaggio fondamentale di tutta l’architettura della nostra costituzione perché il risultato elettorale che esce dalle elezioni deve essere convalidato dalle due camere e questo limita fortemente la possibilità degli elettori di incidere direttamente sulla formazione del governo. Se le camere non dovessero votare la fiducia all’esecutivo indicato da PdR si ritorna a nuove elezioni, in ogni caso l’indicazione elettorale viene calpestata e viene richiesta al popolo in una seconda tornata elettorale di indicare un diverso equilibrio politico tra i partititi.
Il PdR dunque non sceglie il Presidente del consiglio ma può impedire l’investitura a quello indicato dalla coalizione vincente, questo ci porta alla Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, recepita dall’italia il 12 febbraio 1974 con legge n° 112; tale convenzione vincola i singoli paesi ai trattati internazionali a cui scelgono di aderire; in particolare il comma 2 sancisce che:
“i termini ratifica, accettazione, approvazione e adesione indicano, a seconda dei casi, l’atto internazionale così chiamato con il quale uno stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato.
La recezione della Convenzione di Vienna attiva il gruppo di poteri del PdR preposti al controllo, ovvero egli, visto l’obbligo di fede ai trattai a cui lo stato si è vincolato, deve assicurarsi che lo stato si conformi a quella fede e ne rispetti gli obblighi; questo vincola il PdR nella scelta di concedere l’incarico al PdC che gli è stato indicato, ovvero limita ancor più fortemente la volontà popolare sottomettendola ai vincoli a cui lo stato si è costretto. Il consesso internazionale dunque può influenzare molto le decisioni del PdR, questo fa cadere proprio l’intenzione ispiratrice di tutta la costituzione: ad un uomo solo (il PdR) è demandato l’indirizzo politico dell’intero impianto parlamentare e, cosa ancor più grave, le pressioni internazionali possono determinare le scelte del PdR.
Questa circostanza solleva un dilemma costituzionale assai grave (Carlassare, Pierandrei, Bartholini) circa l’art. 283 c.p. (attentato contro la costituzione dello stato) evidenziando un paradosso tra le attribuzioni presidenziali e reati attribuibili al presidente, il quale da una parte è obbligato al rispetto di un vincolo internazionale e contemporaneamente può incorrere nel reato di alto tradimento laddove il parlamento dovesse sancire che l’accordo ratificato dallo stato sia divenuto contrario agli interessi dello stato stesso.
L’argomento è assai complesso e tira in ballo un’infinità di articoli e commi, quello che mi preme far vedere è che questa costituzione è coacervo di regole troppo spesso contrastanti tra loro che possono creare empasse istituzionali molto gravi; si è voluto sacrificare la volontà popolare, e con essa la democrazia, sull’altare del contrasto al ritorno di una dittatura, questo ha determinato nei decenni il decadere della tenuta istituzionale al punto a cui oggi ci tocca assistere.
Questa costituzione, già nata male, imprecisa, fortemente indeterminata che eleva oltremodo il grado di discrezionalità nell’interpretazione, assomiglia al Lollapalooza, un festival itinerante di musica alternativa, nato negli USA intorno agli anni 90, un festival dove è rappresentato tutto e il contrario di tutto i termini musicali; un festival che si potrebbe chiamare Costituzione Italiana, E’ assolutamente da riscrivere questa costituzione, assolutamente da riformare fin dalle fondamenta ispiratrici, perché solo restituendo dignità e potere al voto popolare si potranno veicolare in un unico verso e in un’unica direzione le forze istituzionali e democratiche.
Augusto Barbera – “le basi filosofiche del costituzionalismo”
Ed. Laterza
ISBN 9788842053989
Aljs Vignudelli – “Diritto costituzionale”
Ed. Giappichelli
ISBN 9788834800676
Bruno Nascimbene – “Unione europea trattati” II edizione
Ed. Giappichelli
ISBN 788834889947
Antonio Marcello Calamia – “Manuale breve Diritto dell’unione europea”
Ed. Giuffrè
ISBN 788814184703